Statuto

Statuto

Allegato “A” alla raccolta n. 17.437

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “NARNIA ARTS ACADEMY”

Titolo I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

ART. 1

L’Associazione “NARNIA ARTS ACADEMY” ha sede legale nel Comune di Narni, strada di Colombata n. 6.

Un eventuale cambiamento della sede sociale non costituisce modifica al presente Statuto. Potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero.

 

ART. 2

La durata dell’Associazione è illimitata.

E’ una Associazione senza fini di lucro, apartitica e apolitica, ed è regolata dal suo atto costitutivo e dal presente statuto, nonché, per quanto ivi non previsto, dalle norme di cui al Libro I, Titolo II del codice civile.

 

ART. 3

L’Associazione “NARNIA ARTS ACADEMY” non ha finalità di lucro, ma obiettivi esclusivamente culturali e di pubblica utilità e nasce con l’intento di promuovere la diffusione della cultura musicale tramite iniziative di animazione e di educazione musicale dirette a sviluppare la conoscenza della cultura e dell’arte musicale fra i cittadini.

A tal fine potrà organizzare eventi musicali, concerti di ogni genere, dare vita ad iniziative specifiche come laboratori, stages, mostre, seminari e manifestazioni varie aventi come oggetto la musica, nonchè promuovere e curare direttamente o indirettamente  l’organizzazione di eventi culturali, convegni, manifestazioni teatrali, spettacoli, master classes e corsi musicali ed artistici, promuovere e curare direttamente e indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere, pubblicazioni periodiche e bollettini; provvedere all’acquisto, alla vendita, alla distribuzione ed alla realizzazione di pubblicazioni ed edizioni fonografiche e audiovisive.

L’Associazione si propone di attuare rassegne ed eventi musicali anche attraverso la collaborazione con gli Enti e le strutture pubbliche, associazioni musicali, associazioni di categoria, centri di formazione professionale per musicisti, organizzazioni culturali, cantanti ed altri interpreti musicali ed artistici.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità politiche e lucrative.

 

Titolo II

PATRIMONIO, ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALI

 

ART. 4

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. a) da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
  2. b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
  3. c) da elargizioni  o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  4. d) dagli avanzi netti di gestione;
  5. e) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza del bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. a) dalle quote associative e dai versamenti effettuati dagli associati;
  2. b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  3. c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

 

ART. 5

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2011. Per ogni esercizio e’ predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo e’ convocato per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile, salvo legittimo impedimento motivato dal Consiglio Direttivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

 

ART. 6

All’Associazione e’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non  siano imposti dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse ad esse.

 

TITOLO III

SOCI

 

ART. 7

I soci possono essere fondatori e ordinari.

Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l’Atto Costitutivo dell’Associazione.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme per tutte le categorie di soci, senza alcuna distinzione tra fondatore e ordinario. Ne consegue che ciascun socio, sia esso fondatore e ordinario , ha tutti i diritti di partecipazione effettiva alla vita dell’Associazione e tutti gli obblighi derivanti da tale partecipazione  secondo le modalità previste nel presente Statuto.

 

ART. 8

L’iscrizione all’Associazione è aperta a chiunque, persona fisica o giuridica, ne faccia richiesta mediante l’invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere gli scopi dell’Associazione, l’accettazione espressa e l’impegno ad osservare il presente Statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni degli organi sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chiunque abbia interessi contrastanti con quelli dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. In assenza di un  provvedimento espresso di accoglimento entro il termine suddetto, la domanda si intende respinta.

All’accoglimento della domanda, il socio è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota d’iscrizione e la quota annuale sociale.

 

ART. 9

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di iscrizione all’Associazione, da corrispondere una tantum all’atto della medesima,  e la quota annuale di associazione, da versare entro il 31 gennaio di ciascun anno.

E’ facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello d’iscrizione e a quelli annuali.

I versamenti  sono comunque a fondo perduto.

 

ART. 10

I soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno sono considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione entro il 31 gennaio di tale anno.

Il socio che non provvede al versamento della quota nel termine sopra indicato sarà invitato a mettersi in regola entro il mese successivo.

Qualora il socio non provveda al versamento entro questo ulteriore termine, verrà dichiarato escluso dall’Associazione per morosità, con le modalità di cui al successivo articolo 11.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento comunicare il recesso dalla Associazione stessa con efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato d’appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

ART. 11

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, recesso, esclusione per indegnità e per morosità.

La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Nei casi di inadempienza agli obblighi di versamento, di grave inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti sociali e/o delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, oppure di altri gravi motivi, inclusa l’indegnità, nonché qualora un socio, successivamente all’iscrizione, venga a trovarsi in una delle condizioni previste al II comma dell’articolo 8 del presente Statuto, il socio è escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione. Il socio escluso potrà impugnare il provvedimento d’esclusione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla sua comunicazione  avanti all’Assemblea dei Soci che verrà convocata dal Consiglio Direttivo appositamente.

 

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 12

Organi dell’Associazione sono: a) – l’Assemblea dei soci; b) – il Consiglio Direttivo; c) – il Presidente; d) – il Segretario.

 

ART. 13

L’assemblea e’ costituita da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.

Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Ogni socio ha diritto a un voto, non esercitabile per corrispondenza, e delegabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro socio, anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo che per l’approvazione dei bilanci e per le deliberazioni aventi ad oggetto la responsabilità dei componenti il Consiglio stesso.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo entro il 30 aprile, salvo legittimo impedimento motivato dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea si riunisce una volta l’anno per il rinnovo degli organi sociali, di norma nella stessa seduta prevista per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità,  o su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o dell’eventuale Collegio dei Revisori, oppure quando ne è fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, diretta a ciascun socio o mediante pubblicazione presso la sede dell’Associazione dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza.

In caso di necessità e/o urgenza la convocazione può essere validamente effettuata entro sette (7) giorni prima della riunione.

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione.

L’Assemblea si riunisce nella sede dell’Associazione o in un altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

 

ART. 14

L’Assemblea e’ validamente costituita ed e’ atta a deliberare qualora in prima  convocazione siano presenti almeno la meta’ più uno dei suoi membri.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni in Assemblea possono avvenire per alzata di mano, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede, o a scrutinio segreto, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei presenti.

Per le modifiche statutarie e l’approvazione dei regolamenti, occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro componente del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell’Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle assemblee sono raccolti in apposito libro, anche a fogli mobili, e conservati presso la sede dell’Associazione.

Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

 

ART. 15

L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali, ed in particolare:

  1. a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  2. b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. c) approva il regolamento interno;
  4. d) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati;
  5. e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  6. f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza.

 

ART. 16

La Associazione  è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due membri a un massimo di sette, ivi compreso il Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea e presieduto dal Presidente dell’Associazione.

L’incarico di Consigliere è incompatibile con la carica di revisore dei conti.

I  consiglieri  durano  in carica un triennio e sono rieleggibili; le prime cariche avranno durata sino all’approvazione del primo bilancio sociale.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

In caso di tre assenze ingiustificate consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, il consigliere potrà essere dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato del Consiglio stesso.

Qualora venga meno per dimissioni o qualsiasi altra causa un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea utile.

Qualora venga meno per dimissioni o qualsiasi altra causa la maggioranza dei consiglieri è immediatamente convocata l’Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri in sostituzione.

Il consigliere eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

I poteri del Consiglio uscente sono prorogati sino alla sua sostituzione.

 

ART. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza, ed in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ne siano informati non meno di un giorno prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano di diritto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, i membri dell’eventuale collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell’eventuale collegio dei revisori dei conti.

Nell’avviso di convocazione del Consiglio può essere fissata una seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di un’ora dopo di quella fissata per la prima.         Sia in prima che in seconda convocazione, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione.

 

ART. 18

Il Consiglio delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna. In particolare:

  1. a) nomina tra i suoi membri il Segretario;
  2. b) predispone il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. c) delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e la estensione dell’attività dell’Associazione nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  4. d) predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea dei soci;
  5. e) fissa annualmente le quote d’iscrizione e di Associazione;
  6. f) delibera sull’ammissione e/o esclusione dei soci e sulla decadenza dalle cariche sociali;
  7. f) coopta, ove necessario, i soci da inserire negli organi sociali in conformità a quanto previsto all’art. 16 del presente Statuto.

 

ART. 19

Il Presidente dell’Associazione, eletto dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio, e potere di firma per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; stabilisce l’ordine del giorno, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri spettanti al Consiglio, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un membro del Consiglio Direttivo.

 

Art. 20

Il Segretario, che viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, cura il regolare andamento amministrativo dell’Associazione per quanto riguarda le entrate e le spese, cui provvede per mandato del Presidente, e ne tiene idonea contabilità; cura la riscossione delle quote sociali, cura la tenuta dei libri contabili ed effettua le relative verifiche; raccoglie elementi per la formulazione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, che sarà a sua cura predisposto dal punto di vista contabile; è responsabile del servizio di economato per le piccole spese, di cui rende conto direttamente al Consiglio Direttivo.

 

ART. 21

Il Segretario, che viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, è tenuto all’osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai regolamenti; partecipa alle riunioni e redige i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, conserva l’archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei soci, coadiuva gli Organi Sociali per il regolare andamento dell’Associazione.

 

ART. 22

Se necessario o quando l’Assemblea lo reputi opportuno, l’Assemblea nominerà un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo.

Possono essere nominati membri del Collegio dei revisori anche non soci che abbiano una comprovata competenza amministrativa contabile.

L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Presidente e  di Consigliere.

Per la durata in carica, la decadenza, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate all’art.16 del presente Statuto per i consiglieri.

I revisori dei conti curano la tenuta dei libri delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, ma senza diritto di voto, e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge. Il Collegio deve altresì accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

 

ART. 23

L’Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

 

TITOLO V

SCIOGLIMENTO – CLAUSOLA ARBITRALE

 

ART. 24

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe  o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 25

Qualunque controversia tra Associazione, Organi Sociali, soci derivante dall’esecuzione o interpretazione del presente Statuto, dei regolamenti sociali e/o delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo,  che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il Collegio è composto da tre arbitri da nominarsi uno per ciascuna delle due parti ed il terzo, d’accordo tra i due arbitri come sopra nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Terni.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 26

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio al Codice Civile e alla normativa vigente in materia.